La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la l. 67/2014 che modifica:

  • il Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli 168-bis, 168-ter e 168-quater;
  • il Codice di procedura penale, con l’introduzione degli 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l’art. 657-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
  • le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  • il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Il d.lgs. n. 150/2022  “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” interviene sull’ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova estendendolo da un lato, consentendo l’accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all’art. 550 c. 2 c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore, compatibili con l’istituto, e, dall’altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

Altra novità introdotta dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è costituita infatti dalla proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.

Sono previsti due casi:

  1. istanza formulata in udienza (art. 464-bis c.p.p.).

    Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del Codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
    La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

  2. Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.).

    L’ 464-ter c.p.p. dispone, infatti, che Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini, la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
    Quando la persona sottoposta ad indagine aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa del reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero, cui ha aderito l’imputato, sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. Quest’ultimo trasmette al giudice, entro novanta giorni, il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.
    Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p. Il giudice, se lo ritiene necessario, può verificare la volontarietà della richiesta dell’imputato, disponendone la comparizione. Il giudice valuta l’idoneità del programma trattamentale elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna d’intesa con l’imputato, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. e dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Con la sospensione del procedimento, l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di dieci giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

MANSIONI

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del d.m. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

– sociali e sociosanitarie: alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori
– protezione civile: soccorso alla popolazione anche in caso di calamità
– patrimonio ambientale: (fruibilità e tutela) prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali
– patrimonio culturale e archivistico: (fruibilità e tutela) inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche
– immobili e servizi pubblici: (manutenzione e fruizione) ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi – con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia
– specifiche competenze e professionalità dell’imputato

L’istituto giuridico della “messa alla prova per adulti” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un’ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Il programma di trattamento costituisce l’elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova per adulti, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell’interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.

L’esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.